Organizzazione dei controlli

L'evoluzione dell'igiene in generale e, più in particolare, lo sviluppo della tecnologia applicata alla fornitura dell'acqua potabile (come la disinfezione) hanno portato ad un sostanziale miglioramento delle condizioni dell'ambiente di vitae quindi della salute della popolazione dei paesi industrializzati. Per contro, lo sviluppo dei settori agricolo ed industriale ha portato, in alcune aree, ad un inquinamento chimico delle falde acquifere.

Cresce di conseguenza l'attenzione alla qualità dell'acqua fornita dagli acquedotti pubblici e in tal senso si è evoluta la normativa attualmente in vigore in materia di "acque destinate al consumoumano" al fine di proteggere la salute umana e per assicurare il miglioramento all’accesso a queste acque da parte di tutti i cittadini.

Normativa

Il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 è stato sostituito dal Decreto Legislativo n.18 del 23/02/2023, che diventa il nuovo riferimento normativo italiano per le acque destinate al consumo umano.

Con l’espressione "acque destinate al consumo umano" la normativa intende (art. 2):

1.    tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176;

2.    tutte le acque utilizzate nell’impresa alimentare incorporate in alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato.

La normativa stabilisce che tali acque (art. 4):

- devono essere salubri e pulite;

e soddisfare le seguenti condizioni:

a)    non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b)    devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’Allegato I, Parti A, B e D.

Il D.Lgs. 18/2023, che ha recepito la direttiva UE 2020/2184, ha ribadito la  necessità di un diverso approccio basato sul rischio, per la tutela della qualità dell’acqua e la garanzia dell’approvvigionamento nel tempo, con la redazione dei cosiddetti Piani di sicurezza dell’acqua (PSA).

Organizzazione dei controlli

Al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino tali requisiti, perla verifica della qualità dell'acqua la norma prevede che siano effettuati:

controlli interni da parte del Gestore (Art. 14)

I Gestori (Umbra Acque  SpA, Valle Umbra Servizi SpA e SII- Servizio Idrico Integrato Scpa) effettuano controlli batteriologici e chimici sulla rete di distribuzione, alle fonti di approvvigionamento, ai serbatoi di accumulo ed agli impianti di trattamento, con frequenza e punti che possono essere concordati con le ASL.
I Gestori sono responsabili della qualità delle acque fornite fino al punto di consegna (contatore) e pertanto effettuano un numero di controlli nettamente superiori rispetto alle frequenze previste dal D.Lgs. 18/23, con particolare attenzione alle criticità note per i propri ambiti di competenza.

A valle del contatore il responsabile della qualità dell’acqua distribuita al consumo umano è il proprietario/responsabile della struttura, il quale deve assicurare che i valori di parametro di qualità dell'acqua, conformi nel punto di consegna, siano mantenuti tali anche nella rete interna fino al rubinetto.

controlli esterni da parte della ASL (Art. 13)

Le ASL competenti per territorio effettuano controlli batteriologici e chimici finalizzati alla verifica della qualità delle acque in destinate al consumo umano; valuta eventuali situazioni di rischio, chiedendo, nel caso, l'adozione di provvedimenti a salvaguardia della salute pubblica e vigilando sull'effettiva adozione dei provvedimenti. I prelievi di controllo delle ASL vengono effettuati prevalentemente su punti rappresentativi della rete di distribuzione, ma anche lungo tutta la filiera idropotabile.

 Le ASL effettuano la vigilanza anche con ispezioni periodiche alle captazioni ed agli impianti, volte a verificare la congruità degli stessi, nonché la situazione localistica. Alle ASL spetta infine il giudizio di idoneità all'uso dell'acqua destinata al consumo umano.

La frequenza minima ed il tipo di controllo sono stabiliti dal Decreto legislativo n.18 del 23/02/2023 in base alla popolazione servita e/o al volume di acqua distribuita ogni giorno.


I parametri analizzati

I parametri analizzati si distinguono in:

Parametri indicatori (Allegato I, parte C del Decreto Legislativo 18/2023)

Sono parametri (batteri coliformi a 37°C, torbidità,  alluminio, ferro, manganese etc.) il cui superamento non comporta generalmente un pericolo immediato per la salute umana, né un giudizio di non potabilità, ma rende tuttavia necessaria l’adozione di provvedimenti tesi a ripristinare la qualità delle acque (adeguamento della disinfezione, controllo del funzionamento di impianti di trattamento etc…).
In caso di superamento del valore di parametro, la ASL effettua una  valutazione del possibile rischio per la salute umana e ne dà comunicazione al Gestore, il quale mette in atto i necessari provvedimenti atti a ripristinare la qualità dell’acqua e provvede alla ripetizione del campione.

 

Parametri microbiologici (Allegato I, parte A del Decreto Legislativo 18/2023)  e chimici (Allegato I, parte B del  Decreto Legislativo 18/2023)

Sono parametri con importante valenza sanitaria (escherichia coli , enterococchi, arsenico, cromo, fluoruro, nitrato, antiparassitari, idrocarburi policiclici aromatici etc.) e devono rimanere entro i limiti stabiliti dalla normativa affinché l'acqua possa essere destinata al consumo umano.

In caso di superamento del valore  di parametro la ASL effettua una valutazione rischio-beneficio, tenendo conto  dell'entità del superamento, della situazione localistica,  dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento, e può richiedere una ordinanza sindacale di divieto d'uso o limitazione d'uso delle acque erogate a tutela della salute pubblica.
I provvedimenti cautelativi vengono revocati nel momento in cui i campioni di controllo evidenziano il ripristino della conformità.

 

Parametri di cui all’Allegato I, parte D del Decreto Legislativo 18/2023

Sono i parametri pertinenti per la valutazione e la gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni agli edifici e sono rappresentati dal piombo e dalla Legionella.